CAIO AQUILIO GALLO - AQUILIUS GALLUS



Nome: Casius Aquilius Gallus
Nascita: II sec. a.c.
Morte: tra il 55 ed il 44 a.c.
Professione: Politico e giurista

ORATORE DEL FORO
Caius Aquilius Gallus, ovvero Caio Aquilio Gallo (116 - 44 a.c.) fu un importante giurista romano, anzi uno dei più grandi legislatori della fine della repubblica romana, discendente della antica e nobile gens Aquilia, della classe degli equites, discendente a sua volta della nobile gens dei Collatini e imparentati addirittura con Tarquinio il superbo.

La gens Aquilia era sia plebea che aristocratica, e quest'ultima derivava probabilmente da nobili etruschi, visto che un ramo di questa gens era appunto detta Tuscus.

Aquilio Gallo divenne pretore nel 66 a.c.., nello stesso periodo in cui lo divenne Cicerone, di cui fu d'altro canto amico. Del resto Cicerone lo dichiara amico, collega e "familiaris meus", come dire un parente.
  
Durante l'attività di pretore, introdusse nel diritto romano l'azione del dolo (actio dolo), che permetteva a una persona che era stata raggirata con l'astuzia di ottenere la riparazione del danno.


Stipulazione Aquliana (o Aquilana)

Inoltre introdusse la "stipulazione aquilana", cioè stabilì per legge un nesso di reciprocità sulle varie obbligazioni.
La stipulazione novatoria ideata da Aquilio Gallo serviva a facilitare il regolamento definitivo di conti tra due persone.

Introdusse cioè il sinallagma (dal greco synallatto nesso di reciprocità), elemento implicito del contratto a obbligazioni corrispettive, in cui ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una prestazione in favore delle altre parti contraenti che a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore.

Ciò costituirà nel diritto la base del negozio giuridico nella congiunta volontà di scambiarsi diritti e obbligazioni.

Un esempio ne è il contratto di compravendita, nel quale una parte si obbliga a corrispondere una quantità di denaro solo in quanto l'altra parte le trasferisce la proprietà di un bene o di un diritto; contemporaneamente, l'altra parte si determina a trasferire la proprietà di quanto negoziato, solo in quanto l'altro contraente assume l'obbligo di pagare il prezzo.

Così i sinallagmi sarebbero:
do ut des (do affinchè tu dia)
do ut facias (do affinchè tu faccia)
facio ut des (faccio affinchè tu dia)
facio ut facias (faccio affinchè tu faccia)



IL GIURECONSULTO
 
Terminata però la pretura, Aquilius non continuò il cursus honorum, cioè la carriera militare nè continuò la carriera politica, per consacrarsi interamente alla sua prediletta facoltà di giureconsulto (assistente legale).

CICERONE
Per dedicarsi agli studî di diritto, rinunziò infatti a concorrere al consolato che facilmente avrebbe ottenuto.

Fu arbitro fra Cicerone e Gaio Calpurnio Pisone in una querela per un'azione di rivendicazione fondata sull'interdetto della VI armata.

Nella sua giovinezza, Caio Aquilio Gallo era, come Cicerone, uno dei discepoli del giurista Quinto Muzio Scevola, anzi ne fu il suo pupillo, del quale scrisse Cicerone:
« mi sono recato da Scevola pontefice, che oso dire superiore per ingegno e rettitudine a tutti i nostri concittadini. »
(Marco Tullio Cicerone, Laelius de amicitia)

Del resto lo stesso Aquilio aveva molti discepoli, tra cui Servio Sulpicio Rufo, che era un acerrimo avversario di Quinto Muzio Scevola. Ciò testimonia la grande reputazione che aveva presso il popolo (Pomponius, ibd.).

I due più importanti giureconsulti di questa epoca furono Quinto Muzio Scevola e Servio Sulpicio Rufo, giurista di grande fama al quale Cicerone diede numerosi riconoscimenti. Intorno ad essi si formarono due scuole: da un lato i muciani, in cui confluì anche Gaio Aquilio Gallo, dall'altro i serviani, di Servio Sulpicio Rufo. (Cicero, Brutus 154; Pomponius, ibd.) con Gaio Elio Gallo e Alfeno Varo.

Durante la sua carriera di avvocato, rifiutò sempre di allontanarsi dallo studio delle leggi, e mai applicò questo diritto in modo men che corretto. Riportano che quando qualcuno gli chiedeva consiglio su dei fatti, e non su problemi legali, rispondeva: nihil hoc ad nos: ad Ciceronem" Non c'è nulla per me, ma per Cicerone". Il che però non sembra un complimento nei confronti di Cicerone.

Alla sua influenza di giureconsulto si deve l'introduzione dell'azione diretta a reprimere il dolus; della stipulazione detta appunto Aquiliana, un formulario col quale venivano raccolti in una stipulazione generale obblighi di ogni genere allo scopo di poterli poi estinguere in blocco con una sola acceptilatio; infine di una formula per l'istituzione d'erede di postumi senza invalidare il testamento.

Cicerone descrisse Aquilo in un passaggio di "Pro Quinctio", scritto nell'81 a.c., in cui riporta delle sue abitudini, ma pure Pomponio parlò di lui, descrivendolo uomo molto istruito, comunicativo, sereno, di grande eloquenza, capace di spiegare i concetti con grande facilità, di particolarissimo acume.

Per tutte queste qualità la gente imparò ad apprezzarlo e a rivolgersi a lui sia come avvocato che come uomo saggio, anche se questi molto modestamente se ne schernì.

DOMUS ROMANA
Egli era talmente riverito e onorato per i suoi modi garbati, per il suo convincente modo di porgere e per la sua equanimità che moltissima gente si recava da lui esponendo le controversie e lui sempre riusciva a sanarle in modo molto convincente si che nessuno se ne andava via alterato, ma bensì convinto e stupito di tanta saggezza.

Fu altresì generoso coi bisognosi, mai altero cogli umili e mai umile coi potenti.

Aquilius visse a Roma in una lussuosissima domus sul Viminale ( Plinius, NH 17.2), salvo fare le sue vacanze sull'isola di Cercina (Pomponius, D. 1,2,2,43)
Lunghi periodi passò nell'isola turca di Cercina (Piccola Sirte), dove avrebbe scritto molte opere.


BIBLIO

- Gaio - Institutiones - 3 - 169-171 -
- Mario Pani - Elisabetta Todisco - Società e istituzioni di Roma antica - Roma - 2005 -
- Biondo Biondi - Istituzioni di diritto romano - Ed. Giuffré - Milano - 1972 -
- Edoardo Volterra - Istituzioni di diritto privato romano - La Sapienza Editrice - Roma - 1980 -
- Aldo Petrucci - Lezioni di diritto privato romano - Giappichelli Editore - 2015 -
- Giustiniano I - Institutiones - 3 -


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